parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la
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1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421 comma 4, il giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui
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non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini
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