diniego espresso o tacito di rimborso.
tacito, se e in quanto contemplata da leggi speciali, anche nelle materie escluse ai sensi dell'art. 20, comma 4, della l. n. 241 del 1990. In
annullamento, anche tacito; 3) la giurisdizione in materia spetta sempre ai giudici tributari; 4) ove non vi sia un "diniego puro semplice" ovvero un
l'eventuale "riconoscimento" (tacito o espresso) del credito degli intervenuti sine titulo, ai sensi dell'art. 499, comma 6, c.p.c., e, dall'altro
direttamente avverso il provvedimento di assenso tacito dell'amministrazione.