inutilmente trascorsi venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 199. Nei casi di rifiuto tacito o espresso, la istanza può
inutilmente trascorsi venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 175. Nei casi di rifiuto, tacito o espresso, l'istanza può essere
indicato nel primo comma non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso