L'aliquota è ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A ed è elevata al
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Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, direttamente effettuate da produttori agricoli o
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indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati
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parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli
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dell'imposta relativa all'acquisto e alla importazione dei beni indicati nell'allegata tabella B è ammessa soltanto se la lavorazione, il commercio o
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esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78 della seconda parte dell'allegata tabella A effettuate
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