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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

38160
Stato 33 occorrenze

Modifiche al T.U. bancario

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

4. L'articolo 160 del T.U. bancario è abrogato.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

3. All'articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: «5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107

l'articolo 97 del T.U. bancario.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto

indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario.

giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente

nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di

. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.

1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto

medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.

società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del T.U. bancario.

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società

, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie

finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non

degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.

articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti

2. All'articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: «6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati

80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U

spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso

dall'articolo 107 del T.U. bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio

, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente

presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, 3 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla

1. L'articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente: «Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del

) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione

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