Hanno diritto all’indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede (art 133, T.U. n. 1229/59).
diritto di chiamata di causa e il dirigente dell’ufficio provvede alla ripartizione (art. 177, T.U. n. 1229/59).
funzionamento degli uffici di conciliazione (art. 91, T.U. com. e prov.); che le somme riscosse per i diritti di cancelleria, detratti i diritti