8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere: a) veicoli a
diritto
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57 , la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a
diritto
nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da lire
diritto
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e
diritto
1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
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, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a
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6. In corrispondenza di due assi costituenti tandem la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso
diritto
3, non deve eccedere 40 t se a 4 assi e 44 t se a 5 o più assi.
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6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
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; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t
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assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se
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2. La massa complessiva a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 6 t.
diritto
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
diritto
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
diritto
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia.
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3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
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anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti
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motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
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. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80
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trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico
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complessiva non superiore a 1,5 t, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle
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complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri
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merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t e i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture.
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3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la
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le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
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1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t è
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, superiore a 50 kW/t, o che comunque sviluppino una velocità massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h.
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1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa
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- Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
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abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
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cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre
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legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
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3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e
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amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
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carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se
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complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t; b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto
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autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
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esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente; b) TRAINATE: 1) macchine agricole
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2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, a nome di
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non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi
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persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto
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superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove
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conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle
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