ritenuta non manifesta infondatezza delle questioni stesse in relazione al principio di legalità e agli artt. 23 e 77 Cost., suggerendone altre
omissiva del proprietario fondata non solo (e non tanto) sull'art. 40 c.p., ma anche, e soprattutto, suggerendone un'interpretazione "in termini
dell'usufrutto estinto all'apertura della successione. Si passa quindi all'esame del criterio empirico di valutazione adottato dal Tribunale, suggerendone uno
. mostra di condividere il Disegno di legge pendente in Senato (intitolato alla "Manipolazione mentale dei soggetti deboli"), suggerendone però una