comma 1-bis t. u. l. stup., nel delegare interamente al decreto interministeriale la definizione di un elemento costitutivo del precetto (la dose
massimi detenibili), inerenti al principio attivo, determinati (in attuazione di quanto previsto dall'art. 73, comma 1-bis, lett. a, t.u. stup. [Testo
reato dell'attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, t.u. stup.); la sent. n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato
dell'attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, t.u. stup.); la sent. n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato
relative allo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, t.u. stup.[testo unico sugli stupefacenti]). Ogni volta che muta il quadro normativo