Opposizioni allo stato passivo
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche
Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; g) "Stato comunitario" indica lo
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto
finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel
Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo
procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) ai titoli azionari; c
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti dell'attivo, i creditori e i titolari di diritti reali sui
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede
1. Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato
dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.
alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario, o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle
Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari
l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti in un fondo da distribuire
stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67
2. Quando presso società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario previsto dall'art
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente
avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
bancario ovvero una singola banca; d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una
, n. 416; i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
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DIMMI CHI È STATO E TEMPO DIECI MINUTI...
... I REFERTI NON LASCIANO DUBBI: È L’ARMA CON CUI È STATO UCCISO QUEL POVERO IMMIGRATO!
DOTTOR HELMUT TOD, QUESTE SONO LE MIE CREDENZIALI. VI DICHIARO IN ARRESTO IN NOME DELLO STATO DI ISRAELE, DOVE SARETE ESTRADATO E PROCESSATO SECONDO