reintegra del rapporto di lavoro e nel risarcimento del danno, come disposto dall'art. 18 st. lav., o della corresponsione in alternativa di un congruo
impatto sistemico. Con il suo pronunciamento, la Corte ha sancito l'illegittimità parziale dell'art. 19 dello St. lav., nella parte in cui non prevede che
della concertazione. Al tempo stesso, il "referendum" abrogativo del 1995, cancellando la lett. a dell'art. 19 St. lav., ha travolto la politica
del 2012 che ha introdotto un rito speciale per le controversie riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 18 St. lav. In particolare, l'A
, induce a guardare con perplessità al paragone, da molti suggerito, col modello del giudizio - autenticamente a doppio grado - ex art. 28 St. lav. ed a
Com'è noto, il procedimento per l'impugnativa del licenziamento ex art. 18 St. lav., introdotto quasi due anni fa con la l. n. 92/2012, ha posto