Art. 3. — Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si volessero rilavorare, trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto
politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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Art. 3. — Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si volessero rilavorare trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto
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una divisione tra soci soggetta alla tassa di lire 1.20 per cento, ma come un vero e proprio trasferimento di proprietà soggetto alla tassa del 4.80 per
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