Operazioni di società ed enti esteri
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2. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente
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6. Gli aumenti di capitale a pagamento di società per azioni, in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata si considerano
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IV) Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di L. 50.000 se la società destinataria del conferimento o la
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4. Per le fusioni di società di ogni tipo la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalle situazioni patrimoniali di cui all'art
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leggi non possono procedere all'iscrizione di società nell'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui
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Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri
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Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole
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VI) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella.
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1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità
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1. Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi
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3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita
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Fusione di società
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Società civili
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Società ed enti commerciali
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Società ed enti commerciali
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2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto
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Trasformazione della società
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Società ed enti non residenti
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4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società
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1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le
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Utili da partecipazione in società ed enti
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5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente, o della rinuncia ai crediti derivanti da precedenti
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5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito
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3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società
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2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non
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2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle
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1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle
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2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in
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Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti
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6. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la
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1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito
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1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle
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media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o
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cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della
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3. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle lettere da n) a s) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono
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4. L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dei redditi dalle società di cui all'articolo 5 si deduce dal reddito complessivo
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3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
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9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
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2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice
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1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali di
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5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che controllano direttamente o
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2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o
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1. L'imposta si applica: a) per le persone fisiche e per le società semplici, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I
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3. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio
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4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2
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3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta le
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5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o
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1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle
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enti diversi dalle società.
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