In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della cambiale può farne denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo
proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola « non trasferibile » non si fa luogo alla procedura
Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola « non trasferibile », non si fa luogo alla procedura
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia cambiario della Banca d'Italia, il possessore può farne denunzia e chiedere, con
La denunzia di smarrimento non rende responsabile la Banca d'Italia che paga il vaglia al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti
La denunzia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto
Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione