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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

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Stato 48 occorrenze

5. Lo statuto della SICAV indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità

1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2448, primo comma, n. 4), del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della

2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle SICAV.

6. La SICAV può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.

1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo.

4. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV non si applica il titolo IV della legge fallimentare.

1. Le SICAV autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.

8. La SICAV non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.

1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41.

3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

7. La SICAV può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono regolarmente costituite e possono validamente

1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione del risparmio e alle SICAV.

2. Alla fusione e alla scissione delle SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle SICAV. Il Presidente della CONSOB dispone il provvedimento

7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.

3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo

4. La delibera di fusione o di scissione delle SICAV non può essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese indicato nell'articolo

1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della SICAV. Esse si intendono approvate quando il provvedimento di diniego della Banca

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci

1. Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1

1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a

dall'articolo 1, comma 5, lettera c); b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per

società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del T.U. bancario.

requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.

4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro

intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "società di gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di

alle SICAV, l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione

una SIM, in una società di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l'influenza esercitata dal titolare del diritto di voto possa pregiudicarne

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve

società di gestione del risparmio o delle SICAV.

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i

6. Lo statuto della SICAV può prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni

1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e

, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione

4. Le società incaricate della revisione contabile delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV comunicano senza indugio alla

, società di gestione del risparmio, SICAV, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La

capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative e il regolamento

2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436

. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e

SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione

gestione del risparmio e delle SICAV quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di

La Corte di giustizia definisce quale attività delle SICAV sia rilevante ai fini IVA - abstract in versione elettronica

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Del Vaglio, Mario 2 occorrenze
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  • DoGi - Dottrina Giuridica
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