aggiunta la seguente disposizione: « La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi ».
o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.
La segreteria generale della Regione assicura i rapporti fra tutti i servizi regionali, articolati, secondo i princìpi dello Statuto e tenendo conto
Consiglio; amministra il patrimonio della Regione; controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti amministrativi dipendenti dalla
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi della Regione.
La Regione può con legge istituire enti o aziende, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro
dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.
Convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l'azione amministrativa; sovraintende agli uffici e ai servizi regionali; presenta al
potenziamento dei servizi ad essa relativi.
l'Ufficio di Presidenza, uffici e servizi utilizzando stanziamenti appositamente previsti nel bilancio.
L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali, di servizi di studio e di documentazione legislativi e dei servizi necessari per l'attività
Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
direttive dei servizi dell'amministrazione regionale o per lo svolgimento di compiti speciali.
, operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione.
La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di rilevanza regionale, può con legge istituire enti o aziende dotati
La legge regola anche i servizi di tesoreria ed esattoria della Regione.
Promuove servizi di assistenza sociale secondo programmi di intervento approvati con legge regionale.
La Regione organizza un sistema di trasporti secondo le esigenze della comunità per assicurare servizi idonei a garantire la più ampia mobilità
La Regione promuove il turismo come godimento umano dell'ambiente storico e naturale umbro, e predispone l'ordinata espansione degli appositi servizi
di fatto lo limitano e predispone con legge adeguati servizi di assistenza scolastica.
I dirigenti dei servizi della Regione, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta, provvedono alla organizzazione e al funzionamento interno
Assicura servizi sociali per l'infanzia e gli anziani.
L'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano sotto la direzione della Giunta e del suo Presidente.
Assicura la prestazione dei servizi sociali necessari allo sviluppo della comunità regionale con particolare riguardo all'abitazione e ai trasporti e
coordinamento degli altri servizi anche a mezzo di riunioni periodiche dei loro dirigenti.
Per compiti specifici e in particolare per quelli di studio e di attuazione della programmazione può essere addetto ai servizi personale esperto
partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, i dirigenti dei vari servizi regionali ed esperti estranei al Consiglio.
La Regione può istituire, con legge, enti e aziende regionali per lo svolgimento di attività e servizi che, per la loro particolare natura o
comprensori; attua il decentramento amministrativo dei propri servizi; adegua i principi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
dei singoli progetti riguardanti servizi e opere della Regione con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari e operativi.
partecipazione dei cittadini al governo degli Enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle
La Regione può con legge istituire enti e aziende dotati di personalità giuridica o di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi
la migliore gestione dei servizi pubblici e la partecipazione dei cittadini alla formazione ed alla attuazione dei programmi di sviluppo.
La Regione può con legge istituire enti od aziende regionali per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono
dilettantistiche; - favorisce l'associazionismo giovanile e promuove l'istituzione di servizi sociali della gioventù.
archeologia, dei centri di servizi culturali, d'intesa con le Università della Regione e con gli enti interessati; - concorre allo sviluppo della ricerca
La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l'unità di indirizzo, e da assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori
partecipazione dei cittadini al governo degli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle
dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
I componenti la Giunta sono preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base di determinazioni collegiali.
La Regione assume e attua il decentramento per la efficiente funzionalità dei propri servizi amministrativi e per la democratica partecipazione degli
formazione e esplicazione della persona umana, promuovendo la realizzazione di strutture e servizi idonei.
La Regione, nell'ambito dei servizi e delle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire la assunzione da parte di comunità di
Stato, propri servizi di esattoria e di tesoreria, avvalendosi anche di istituti bancari operanti nella Regione.
settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreché essi risultino
Con delibera del Consiglio possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi della Regione
dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
I servizi e gli uffici della Camera sono ordinati secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 12 e
I questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono