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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

37990
Stato 3 occorrenze

2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a

2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di

-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

38343
Stato 3 occorrenze

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del

Sentenza n. 1988

333859
Cassazione penale, sezione I 42 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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SENTENZA

Letti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;

avverso la sentenza pronunciata, in sede di rinvio, in data 11

Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente

6. – Restano da esaminare i ricorsi che investono i capi di sentenza relativi alle condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.

Nei confronti di C. A., che aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato l’effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai

La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale

Pertanto, l’accertata carenza di motivazione non può non determinare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla

In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza

6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt

Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro

Nello sviluppo della motivazione della sentenza, la Corte di rinvio disattendeva preliminarmente tutte le questioni di nullità attinenti sia al

N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino

M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita

Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e

Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996

La sentenza emessa dal giudice di rinvio impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del C. e da quest’ultimo nonché

In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle

6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai

2.2 – Alla luce dei principi testè enunciati le conclusioni accolte, in punto di fatto, nella sentenza impugnata resistono al sindacato di

confronti di N. G., dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce

Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata

2.3 – Nella struttura logica della motivazione delle sentenza impugnata è stato, poi, assegnato il giusto rilievo alle convergenti dichiarazioni dei

, con la sola eccezione del caso in cui esse siano state rilevate con la sentenza di annullamento e il giudice di rinvio abbia eluso l’osservanza dei

Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi

, essendo basata la sentenza di condanna di primo grado sul fatto di avere percepito la somma di lire 34.900.000, l’esclusione della ricezione di tale

sentenza impugnata si riduce alla seguente proposizione: “Il diniego delle invocate attenuanti generiche si giustifica per la gravità dei comportamenti

’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per C., e senza rinvio per S., T., M., per N. G. annullamento senza rinvio limitatamente ai capi c), D

stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da

I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art

una differente interpretazione delle risultanze probatorie e ad oppure alla valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata una diversa

. Ditalché, poiché il reato è estinto per prescrizione, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dei capi della sentenza impugnata contenenti la

relativi alle pregresse fasi processuali rendono necessario accertamento della portata della sentenza n. 1114 pronunciata da questa Corte in data

stupefacenti per le quali il B. era stato condannato dal Tribunale di Genova con sentenza del 18.10.1985, divenuta irrevocabile;

1.3. – Alla luce delle precedenti considerazioni appare la correttezza della sentenza impugnata che pur contenendo opinabili discettazioni sulle

avere precisato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, stabilisce che “se è

giudizio di rinvio. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e nel nuovo giudizio dovrà accertarsi se ricorrono o meno le

Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali

precisazione che l’esclusione della ricezione della somma di lire 34.900.000 non faceva venire la correlazione fra fatto ritenuto in sentenza e fatto

Va precisato che dal primo ricorso per cassazione, proposto in data 5.1.1995 contro la sentenza di appello, e dal verbale in pari data dal

sentenza della Corte Suprema di Cassazione.

G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio

Sentenza n. 7408

335390
Cassazione penale, sezione I 1 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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SENTENZA

Sentenza n. 5188

335533
Cassazione penale, sezione VI 1 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
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SENTENZA

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