Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto è aggiunto il seguente comma: « Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri
sostituita dalla seguente: « Rapporti fra Stato, regione e provincia ».
sostituita dalla seguente: « Demanio e patrimonio della regione e delle province ».
, hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge costituzionale:
aggiunta la seguente disposizione: « La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi ».
L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
L'articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
sostituito dal seguente: « Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ».
L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
All'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente
L'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
seguente articolo 54-ter: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le
seguente articolo 17-bis: « La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi
seguente articolo 13-bis: « Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi
All'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente
All'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma
L'articolo 62 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
aggiunto il seguente comma: « Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del
seguente articolo 54-bis: « Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli
L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
seguente articolo 78-quater: « Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del
sostituito dal seguente: « Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o
seguente articolo 16-bis: « I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano
L'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
seguente articolo 58-bis: « Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio
All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Consiglio fra i suoi membri, con le modalità stabilite dall'articolo seguente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
seguente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale ».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
l'assemblea o la commissione s' intende convocata senz' altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di
commissione s' intende convocata senz' altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta
degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.