Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a
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Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
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Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.
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giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; b) sui ricorsi per incompetenza, per
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Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
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dal Consiglio di Stato in sede di appello.
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In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo
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Tra le Commissioni permanenti è istituita la Commissione programmazione e bilancio, la quale: a) esamina in sede referente il bilancio preventivo e
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Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
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Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nel capoluogo. Gli uffici regionali possono avere sede anche fuori del capoluogo.
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Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione.
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Capoluogo e sede degli organi della Regione è la città dell'Aquila.
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Il capoluogo è Catanzaro dove hanno sede la Giunta e la Presidenza della Regione.
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Il Consiglio ha sede nella città di Reggio Calabria con convocazioni anche nelle altre due città capoluogo di Provincia.
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3. Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla assemblea; in sede consultiva per
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Dell'esame in sede referente
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Dell'esame in sede redigente
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Dell'esame nelle commissioni in sede legislativa
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3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'assemblea o per la commissione in sede legislativa, ed in allegato
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2. La pubblicità dei lavori delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto
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1. Le deliberazione dell'assemblea e delle commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per
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1. L'assemblea e le commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle linee generali, e le commissioni in sede referente
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1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.
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2. Alle sedute delle commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.
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3. Le votazioni per scrutinio segreto sono escluse per le commissioni in sede referente o consultiva.
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2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
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Il Presidente della Camera dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.
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1. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.
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, già assegnato in sede referente, alla medesima commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla unanime
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6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla commissione cui è destinato il parere.
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sull'esame in sede referente.
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2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'assemblea o della commissione in sede
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Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente
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Assegnazione alle commissioni in sede redigente
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Procedura delle commissioni in sede deliberante
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Procedura delle commissioni in sede referente
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Assegnazione alle commissioni in sede deliberante
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Trasferimento o invio fuori sede di componenti della commissione
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Le commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e l'approvazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame e l'approvazione dei
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Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla commissione in
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3. Le sedute delle commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
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Procedura delle commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in assemblea
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1. Per la discussione degli articoli nelle commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.
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2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.
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1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.
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2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento del Senato.
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Quando una commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza
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1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta
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3. Per la validità delle riunioni della giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei
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4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno
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