Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.
giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; b) sui ricorsi per incompetenza, per
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
dal Consiglio di Stato in sede di appello.
In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo
Tra le Commissioni permanenti è istituita la Commissione programmazione e bilancio, la quale: a) esamina in sede referente il bilancio preventivo e
Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nel capoluogo. Gli uffici regionali possono avere sede anche fuori del capoluogo.
Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione.
Capoluogo e sede degli organi della Regione è la città dell'Aquila.
Il capoluogo è Catanzaro dove hanno sede la Giunta e la Presidenza della Regione.
Il Consiglio ha sede nella città di Reggio Calabria con convocazioni anche nelle altre due città capoluogo di Provincia.
3. Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla assemblea; in sede consultiva per
Dell'esame in sede referente
Dell'esame in sede redigente
Dell'esame nelle commissioni in sede legislativa
3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'assemblea o per la commissione in sede legislativa, ed in allegato
2. La pubblicità dei lavori delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto
1. Le deliberazione dell'assemblea e delle commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per
1. L'assemblea e le commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle linee generali, e le commissioni in sede referente
1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.
2. Alle sedute delle commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.
3. Le votazioni per scrutinio segreto sono escluse per le commissioni in sede referente o consultiva.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
Il Presidente della Camera dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.
1. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.
, già assegnato in sede referente, alla medesima commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla unanime
6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla commissione cui è destinato il parere.
sull'esame in sede referente.
2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'assemblea o della commissione in sede
Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente
Assegnazione alle commissioni in sede redigente
Procedura delle commissioni in sede deliberante
Procedura delle commissioni in sede referente
Assegnazione alle commissioni in sede deliberante
Trasferimento o invio fuori sede di componenti della commissione
Le commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e l'approvazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame e l'approvazione dei
Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla commissione in
3. Le sedute delle commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
Procedura delle commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in assemblea
1. Per la discussione degli articoli nelle commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.
2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.
1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.
2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento del Senato.
Quando una commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza
1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta
3. Per la validità delle riunioni della giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei
4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno