L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.
Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
prima seduta ed a scrutinio segreto.
Nelle questioni comunque riguardanti persone, la votazione è fatta a scrutinio segreto.
In caso di votazione a scrutinio segreto, sono ammesse dichiarazioni di voto.
Nel concorso di diverse domande, prevale quella per lo scrutinio segreto. La domanda di appello nominale prevale su quella di votazione per divisione.
che si tratti di votazione a scrutinio segreto.
o venti la votazione a scrutinio segreto.
eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
domanda di cinque Senatori e per lo scrutinio segreto di sette.
proponenti della domanda per lo scrutinio segreto o per l'appello nominale non sono presenti nell'Aula o se il numero dei presenti è inferiore a quello
nominati i Senatori che a primo scrutinio ottengano maggior numero di voti. A parità di voti, si applica l'ultimo comma dell'art. 4.
Nelle elezioni suppletive, quando si debba votare per un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti; in caso
Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e può ordinare la chiama; i Segretari prendono nota dei votanti; ad
Costituito il seggio provvisorio, il Senato procede alla nomina del Presidente, con votazione a scrutinio segreto. Quando nessuno abbia riportato la