3. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle lettere da n) a s) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono
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successivo concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare; s) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione
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