trasferibile a soggetto non legittimato. Si trascura la distinzione tra danno e altre figure di perdita, ripristinabili mediante restituzione, anziché con
dalla distinzione tra risarcimento per equivalente, riservato ai beni non ripristinabili, e risarcimento in forma specifica, in relazione alle spese
equivalenti a quelle perdute in quanto non ripristinabili o compensative delle perdite di utilità nel periodo tra il danno e il ripristino.