2. I rimorchi si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi; b) rimorchi
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al
Rimorchi
Veicoli a motore e loro rimorchi
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
Targhe di immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
1. I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del
1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
1. motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel
I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in: a) rimorchi
Sui rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati si debbono tenere accese durante la marcia le luci posteriori di posizione.
(Rimorchi)
(Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)
(Dispositivi di frenatura dei rimorchi)
Sui veicoli a motore, rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati, il trasporto di cose non può superare la portata utile o, per i trasporti
(Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi)
(Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)
Nei rimorchi destinati al trasporto di persone e nei rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali il
(Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)
(Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida)
(Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati esteri)
I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg.
I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione.
I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione.
I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza.
(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi)
Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.
I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto promiscuo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio.
I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati.
Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per
Gli autoveicoli, i motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, debbono essere muniti della sigla distintiva
I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreché non siano adatti
Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
I termini utili per espletare queste operazioni scadranno improrogabilmente: il 10 gennaio per le autovetture, gli autobus, i rimorchi adibiti al