della Corte di Cassazione sul punto, ha invece affermato che il procuratore può essere condannato a rifondere alla controparte le spese del giudizio
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ritenuto dal giudice partenopeo fonte dell'obbligo di rifondere i danni subiti dall'utente, sia patrimoniali che non patrimoniali, i quali ultimi vengono
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sono gravate da onere reale va intesa in senso atecnico, ovvero nel senso che il proprietario è in ultima analisi tenuto a rifondere all'ente il costo
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ripartizione delle spese del giudizio, sancendo l'obbligo della parte soccombente di rifondere le spese processuali, anche se rimasta contumace
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. Tuttavia, pur qualificandosi come attività volontaria nulla preclude al sodalizio di rifondere i prestatori per le spese sostenute nell'esercizio delle
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