Ricorrenti
Con il secondo mezzo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., quanto meno, falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Segue, come per legge, la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
La Corte rigetta il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di cassazione
Con il primo mezzo i ricorrenti, denunciando violazione degli art. 292 cod. proc. civ. e 1484 cod. civ., censurano l’impugnata sentenza sulla
Con il terzo mezzo i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza perché avrebbe trascurato di considerare che essi avevano proposto domanda di
, a favore degli attuali ricorrenti, di un acquisto del bene controverso per titolo o per usucapione. Né vengono in rilievo le dedotte questioni
Quanto infine all’opinione, dei ricorrenti attribuita al tribunale, che chi venda un immobile “a corpo” sia esente dall’obbligo di prestare al
Con il quarto mezzo, infine, i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per non aver considerato, pur se fosse stata proposta soltanto una domanda
Quanto alla legittimazione ad agire degli attuali ricorrenti, devesi rilevare che, secondo la giurisprudenza più recente, la legittimazione ad agire
Piemonte come «zona ad alto rischio» e lotta da tempo per difendersi. Anni fa, ebbe luogo là lunga battaglia contro i ricorrenti depositi di «nero-fumo