9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
, nell’attività di acquisizione probatoria, hanno commesso numerosi illeciti, anche penali, con l’avallo del P.M. – Il ricorrente deduceva inosservanza
considerazione. Il P. G. ricorrente indicava, quindi, i vizi logici in cui a suo dire era incorso il giudice di rinvio nell’interpretare gli elementi probatori
rilevato che, comunque, era stato ignorato che il ricorrente non aveva interesse a sollecitare la pratica con regalie e compensi ai funzionari incaricati
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 386, n. 3, c.p.p. e 390 nn. 1 e 2 dello stesso codice nonché la manifesta
L’ordinanza del Gip di Napoli contiene una congrua, seppure stringata, motivazione, sulla pericolosità del ricorrente in quanto “... le specifiche
prospettare la tesi che al ricorrente avrebbe dovuto essere attribuita la veste di “agente provocatore” e che quindi, non avendo costui commesso reati in Napoli