Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: responsabilita

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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

37791
Stato 10 occorrenze

Responsabilità

Responsabilità

Azione sociale di responsabilità

5. La società promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie

percentuale stabilita nell'atto costitutivo possono esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali

voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori e dei

responsabilità nei suoi confronti; b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con

Pop art

261681
Boatto, Alberto 1 occorrenze

dato dal singolo elemento ma dalle relazioni tra gli elementi, si presenta come una combinazione variabile, ed un posto di responsabilità viene

Pagina 188

Sentenza n. 1988

333934
Cassazione penale, sezione I 35 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro

manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità dell’imputato per tutti i reati ascrittagli: in particolare, veniva

3.3. – Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei

ritenuti unicamente indicativi del suo coinvolgimento nell’associazione; è stata affermata la sua responsabilità per i reati contro la P.A. e sono state

norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare

– per Z. A.: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per i mesi sei dai

Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata

Infine, dopo avere valutato il quadro probatorio reputato univocamente convergente nel dimostrare la responsabilità del N., del C. e del C. in ordine

– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei

Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di

3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione

semplificazione probatoria dell’accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri

somma avrebbe dovuto determinare una pronuncia di proscioglimento nè la dichiarazione di responsabilità poteva giustificarsi genericamente attraverso

Riguardo alla posizione di T. V., capo dell’Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato

. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i

stata ritenuta la sua responsabilità per i reati contro la P.A.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti

Risulta dotato di solida base logica e giuridica anche il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti di G. G., di S. V., di B. L. e di Z. A

versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle

responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la

rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo

3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria

in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal

In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del N. per i reati fine è stata ricondotta al fatto “avendo sempre garantito l’assorbimento

’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai

responsabilità è stata ritenuta provata alla luce dei risultai delle intercettazioni telefoniche, comprovanti pressioni politiche per fare approvare il

valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto

reato associativo è stata fatta automaticamente discendere la responsabilità per i reati fine relativamente ai singoli episodi di spaccio; d

sostanziale, erano state sollevate con riguardo all’affermazione di responsabilità degli imputati per i singoli reati loro iscritti.

. Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati

struttura della motivazione, pur nella sua concisione, rivela inequivocamente che la ratio decidendi è stata quella di configurare la responsabilità

alla pronuncia di responsabilità dello Z. e del La R. per i singoli episodi di spaccio; – manifesta illogicità della motivazione e violazione dei

., concernono fatti diversi nella condanna, nell’evento e nel nesso di causalità; affermata la responsabilità del C. anche per i reati contro la P.A. il

conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il

previste dal codice del 1930, avevano avuto un ruolo decisivo nella valutazione della responsabilità degli imputati e la pronuncia di condanna risultava

illogicità della motivazione nell’interpretazione degli elementi probatori venivano denunciate anche in riferimento all’affermazione di responsabilità per i

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