Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. E
esteri che non siano cittadini italiani né italiani non appartenenti alla Repubblica, a condizione di reciprocità e purché non esercitino nel territorio
Il Presidente della Repubblica Visti l'art. 76 e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e
Non concorrono a formare il reddito complessivo: a) l'assegno spettante al Presidente della Repubblica; b) le retribuzioni di qualsiasi natura dovute
Sono esenti dall'imposta: a) l'assegno annuo del Presidente della Repubblica; b) i redditi degli ambasciatori e degli altri agenti diplomatici degli
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
In ogni caso, di tale cessazione si dà anche notizia al Presidente della Repubblica e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
della Repubblica.