Controllo del repertorio
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Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio
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Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
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3. L'ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.
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3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio
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competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
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dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
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2. Il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68, è punito con la pena pecuniaria
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. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dall'amministrazione finanziaria possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni.
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2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione
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2. L'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché
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