La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera
della corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse
Le rendite di inabilità e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, in relazione all'entità
Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta
Le rendite sono integrate in conformità alle disposizioni dell'art. 77.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
Alla revisione delle rendite di inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli articoli
delle rendite.
Il valore capitale delle rendite è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.
A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le rendite da
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma
Le rendite mensili sono arrotondate alla decina più prossima: per eccesso quelle uguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle
rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39.
Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea restano fissate, per il triennio dal 1° luglio
A decorrere dal 1° luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della
liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite in corso di godimento alla data di inizio del triennio, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'art. 116 sulla base
Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di
Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti
Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la, retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o
dagli Istituti assicuratori medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento delle rate di rendita.
Il fabbisogno di ogni esercizio è determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile ammontare delle indennità e delle rendite dovute per
Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del decreto
premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto, un assegno alla vedova o al vedovo ancorché abile al lavoro, fermo peraltro il
Ministro per il tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura della indennità per
Le rendite di infortuni di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375
Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1903, n. 15, le rendite costituite presso le Casse marittime richiamate
è ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni richiamate nel presente comma, e le rendite in godimento a