Disposizioni relative a particolari operazioni di credito
Norme relative a particolari operazioni di credito
Omesse o false comunicazioni relative a intermediari finanziari
Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla
2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 112 relative agli intermediari finanziari è punita con la reclusione fino a un anno e con la
, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative
2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.
legislativo entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le
1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio
negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 107, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità
integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. La
. 2409, terzo comma, del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio
3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; b) detta disposizioni relative
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più
seguente: «b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».
dalla seguente: «b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».
numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) ordinamento degli enti locali e delle relative