quando il bene oggetto di tutela sia la vita o la salute, registrandosi una maggiore propensione all'apertura a giudizi probabilistici. Si assume, quindi
univocamente, in termini aquiliani ex art. 2043 c.c., e la dottrina, che la ascrive alle c.d. sanzioni civili indirette, registrandosi, in seno a quest'ultima
responsabilità registrandosi, anche in epoca recente, interventi giurisprudenziali tutt'altro che coerenti con la sistematica del D.Lgs. n. 74/2000.