Competenze delle regioni e degli enti locali
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9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
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1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a lire 50 milioni.
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4. Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la
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1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
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1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale
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1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto
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2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono
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2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei
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2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e
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riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
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trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
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3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico
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3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente
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1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato
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3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,», sono inserite le seguenti
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Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono
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della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali
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leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali
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metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
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1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
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assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà
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transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
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Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
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1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
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1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
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articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
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autonomie locali di particolare rilevanza costituzionale è il trasferimento, in forza della l. 59/1997, di funzioni statali a Regioni ed Enti locali e
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possibile stabilire una continuità ideale, Giannini individua l'origine delle Regioni attuali nelle trasformazioni reali dei poteri territoriali nel contesto
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La prospettiva federalista italiana: ruolo ed esperienza della Conferenza Stato-Regioni
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Stato-Regioni, come quello della Conferenza unificata. L'articolo si propone di evidenziare l'evoluzione della Conferenza Stato-Regioni dalla sua
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La promulgazione parziale nei rapporti tra Stato e Regioni: problematiche vecchie e nuove nella prospettiva delle riforme istituzionali
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nei casi in cui l'emergenza potrebbe essere superata con l'attribuzione dei medesimi poteri straordinari agli organi delle Regioni.
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regionale atto ad assicurare all'ente forme particolari di autonomia alla stregua degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale. In particolare si
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materie e funzioni tra Stato e Regioni, secondo la legge di riforma costituzionale approvata dalle Camere nel marzo 2001, l'altro concernente le
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Il quadro delle fonti regionali appare essere negli ultimi anni in profondo movimento. Per un verso, molte Regioni hanno approvato leggi di
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distribuisce le funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali, accentrando in capo all'Esecutivo un insieme di decisioni relative, tra l'altro, a limiti di
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amministrative dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali; peraltro l'assemblea piemontese aveva già approvato una prima legge di attuazione del d.lg
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. Tuttavia, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il
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statistico condotto su campioni rappresentativi della popolazione italiana in due diverse regioni, la Lombardia e il Molise. I primi risultati evidenziano
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