Competenze delle regioni e degli enti locali
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a lire 50 milioni.
4. Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e
riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,», sono inserite le seguenti
Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono
della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali
leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
autonomie locali di particolare rilevanza costituzionale è il trasferimento, in forza della l. 59/1997, di funzioni statali a Regioni ed Enti locali e
possibile stabilire una continuità ideale, Giannini individua l'origine delle Regioni attuali nelle trasformazioni reali dei poteri territoriali nel contesto
La prospettiva federalista italiana: ruolo ed esperienza della Conferenza Stato-Regioni
Stato-Regioni, come quello della Conferenza unificata. L'articolo si propone di evidenziare l'evoluzione della Conferenza Stato-Regioni dalla sua
La promulgazione parziale nei rapporti tra Stato e Regioni: problematiche vecchie e nuove nella prospettiva delle riforme istituzionali
nei casi in cui l'emergenza potrebbe essere superata con l'attribuzione dei medesimi poteri straordinari agli organi delle Regioni.
regionale atto ad assicurare all'ente forme particolari di autonomia alla stregua degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale. In particolare si
materie e funzioni tra Stato e Regioni, secondo la legge di riforma costituzionale approvata dalle Camere nel marzo 2001, l'altro concernente le
Il quadro delle fonti regionali appare essere negli ultimi anni in profondo movimento. Per un verso, molte Regioni hanno approvato leggi di
distribuisce le funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali, accentrando in capo all'Esecutivo un insieme di decisioni relative, tra l'altro, a limiti di
amministrative dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali; peraltro l'assemblea piemontese aveva già approvato una prima legge di attuazione del d.lg
. Tuttavia, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il
statistico condotto su campioni rappresentativi della popolazione italiana in due diverse regioni, la Lombardia e il Molise. I primi risultati evidenziano