4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
termine del 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Non può, invece, essere rateizzato ai sensi dell'art. 20 del d.lg. n. 241/1997, in
strumentali al pagamento dei tributi e del condono fiscale con pagamento rateizzato che sia in corso di esecuzione al momento della scadenza del
(per il quale è solamente possibile un pagamento rateizzato) ha natura "imperativa" e, come tale, applicabile anche qualora la regolamentazione delle
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha ritenuto valido ed efficace un accertamento con adesione "rateizzato" rispetto al quale il
meno un'efficacia novativa dell'originaria obbligazione tributaria e se, conseguentemente, il debito rateizzato sia riconducibile ai debiti non scaduti e