legge 23 maggio 1956, n. 515; r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778; s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3
svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV
dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; r) persone che
alzato ad attaccare la lettera R, contro la vetrata violentemente illuminata. Il profilo sbilanciato dell’uomo, il contrasto delle luci, l’iscrizione rossa
Pagina 112
1) N. M., 2) G. G.; 3) B. L.; 4) C. A.; 5) Z. A.; 6)M. R.; 7) S. V.; 8) T. R.; 9) T. V.; 10) M. G.; 11) LA R. G.;
di Appello di Milano per nuovo giudizio; rigetta il ricorso del Procuratore Generale nonché i ricorsi di N. M., G. G., B. L., Z. A., M. R., S. V., T
Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino
M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita
dal N., dal M., dal La R., dallo Z., dal B., dal G. dallo S., dal C., dal T., dal M., dallo S., dal T. e dal N..
D) Nell’interesse di Z. A. e di La R. G. l’annullamento della sentenza veniva richiesto per i seguenti motivi: a) inosservanza delle norme
T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l
– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27
Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico
base dei risultati delle osservazioni del territorio e delle deposizioni dei verbalizzanti nonché, delle convergenti dei collaboranti M., Di D. e R
Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M., T., Di D. e R. doveva considerarsi sufficientemente dimostrato: che nel quadrilatero
, istruzioni e circolari interne al fine di fare approvare il piano di lottizzazione Martinelli Coppin relativo all’area del R.. Ditalché nella
E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p
ex art.603 c.p.p. mediante l’audizione degli imputati di reati connessi, M., Di D. e R.; c) violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e
. e R.: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l’imputato, figlio di C. G., fondatore dell’associazione operante
mantenendo i rapporti con i vertici, i fornitori, i trasportatori e curando la raccolta di denaro; che il M., S., La R., B., G. avevano partecipato all
acquisto del terreno del R.; appalti di C. B. e di V.; sconto di effetti cambiari; rapporti con Z. A.; operazione “Aiana bis”), pervenendo alla