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Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

76730
Regno d'Italia 46 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore: 1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce

Se il fatto è commesso da un militare, la reclusione non è inferiore a quindici anni.

Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 68, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorchè non accettata, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, è punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare da due a quindici

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Re Imperatore o del Reggente, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.

Se il fatto è commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il comandante è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se il fatto è commesso in caso di pericolo, la reclusione è da cinque a quindici anni; e, se è commesso in presenza del nemico, la pena è

inferiore a quindici anni.

militare da tre a quindici anni.

punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

reclusione militare non inferiore a quindici anni.

è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.

punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici

qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma; 2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.

superiore è un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.

destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha

la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto è derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto è derivata la morte.

, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

, se il superiore offeso è un ufficiale, e da tre a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.

Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la

reclusione da sei a quindici anni.

dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso; 2° da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto è derivata la

a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.

inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.

Se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la

diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

morte con degradazione; 2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto; 3

Almanacco della cucina (XIX periodico annuale)

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3 occorrenze

La macerazione deve durare non meno di quindici giorni, indi si fa passare l’aceto da un pannolino e con esso, messo in uno spruzzatore, si profumano

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completamente, poi aggiungete l’alcole e la scorza dei tre aranci finemente tritati; lasciate riposare per quindici giorni in una bottiglia ben chiusa e in

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zucchero, una stecca di vaniglia intiera e una tagliuzzata e il succo di limone. Inturacciate ermeticamente e lasciate riposare quindici giorni

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Scritti

531181
Guglielmo Marconi 1 occorrenze
  • 1941
  • Reale Accademia d'Italia
  • Roma
  • scienze
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Ora, veniamo alle altre parti. Potete chiedermi perchè, negli ultimi quindici o sedici anni, non sia stato raggiunto un progresso maggiore.

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