Il T.A.R. dell'Emilia Romagna prende posizione sulla controversa natura della denuncia d'inizio attività qualificandola come provvedimento tacito di
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, si occupa del contenuto dell'obbligazione del professionista, qualificandola come di mezzi e non di risultato e della tematica relativa alla c.d
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consolidata della stessa norma ad opera della Suprema Corte di legittimità, qualificandola risalente e da sottoporre ad opportuna rivisitazione critica
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dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. [codice del processo amministrativo], qualificandola come sanzione civile indiretta e negandone la connotazione
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, rimane neutralizzato, perde di valenza euristica e occorrerà valutare la condotta abusiva dell'agente pubblico "ex se", qualificandola come
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, qualificandola come misura "non penale" diretta al contrasto della proprietà "antisociale" nonché al ripristino della legalità dei traffici, tenuto conto anche
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