Il T.A.R. dell'Emilia Romagna prende posizione sulla controversa natura della denuncia d'inizio attività qualificandola come provvedimento tacito di
, si occupa del contenuto dell'obbligazione del professionista, qualificandola come di mezzi e non di risultato e della tematica relativa alla c.d
consolidata della stessa norma ad opera della Suprema Corte di legittimità, qualificandola risalente e da sottoporre ad opportuna rivisitazione critica
dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. [codice del processo amministrativo], qualificandola come sanzione civile indiretta e negandone la connotazione
, rimane neutralizzato, perde di valenza euristica e occorrerà valutare la condotta abusiva dell'agente pubblico "ex se", qualificandola come
, qualificandola come misura "non penale" diretta al contrasto della proprietà "antisociale" nonché al ripristino della legalità dei traffici, tenuto conto anche