Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
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per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la
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liste degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000.
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elettori, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
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relativi, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
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sposta, arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 5, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
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, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1000 a lire 10.000.
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