sostituito dal seguente: « Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ».
aggiunto il seguente comma: « Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del
l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono
tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia
di proroga. I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle
delle due province nella regione ». « Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal
consigli comunali, provinciali e regionali.
Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando
espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e
nella carriera direttiva; 6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in
dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno
La Regione può provvedere, con propria legge, alla istituzione di circondari, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, sentiti i pareri del
L' iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli
oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali e provinciali
I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere
, oppure tre Consigli provinciali, oppure cinquanta Consigli comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione
Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.
I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o
provinciali in base a quanto previsto dal Capo II del presente Statuto.
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri regionali, alla Giunta, ai Consigli comunali e provinciali
competenza del Consiglio è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure tanti Consigli comunali
trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo
provinciali.
due Consigli provinciali oppure venti Consigli comunali oppure cinque Consigli comunali che rappresentano almeno un settimo della popolazione regionale.
ciascun Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
I Consigli comunali e provinciali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.
ciascuno Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
della Regione; - due Consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio; - dieci
Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.
Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, la Regione può istituire, con legge, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali
provinciali, o, almeno, 15 Consigli comunali rappresentativi di non meno di un decimo della popolazione regionale.
Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare.
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, ai Consigli provinciali, ai Consigli
Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o più Consigli comunali nelle
Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite con
elettori o due Consigli provinciali o dieci Consigli comunali. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione delle leggi urbanistiche, approvate a
La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre
elettori della Regione; - due Consigli provinciali; - dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di
A tal fine: - consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all'anno, i Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali
L'iniziativa del referendum consultivo è riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione.
inferiore a cinque, ai singoli Consigli provinciali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali.
Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite da
La Regione indìce una conferenza annuale dei sindaci e dei presidenti delle Amministrazioni provinciali per dibattere sullo stato della Regione in
comunali e provinciali interessati, la formazione di comprensori, con la diretta partecipazione degli stessi Comuni interessati.
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della
Il progetto di iniziativa popolare o di Consigli comunali o provinciali deve essere portato all'esame del Consiglio entro sei mesi dalla data di