bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
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Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
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La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad
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, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a
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promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la
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Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne
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Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere
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l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del
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bayesianesimo tradizionale, sì da promettere di dar vita a una nuova stagione del bayesianesimo giuridico.
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promettere l'equilibrata soluzione di molti problemi venuti in evidenza nella recente esperienza giuridica.
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dell'induzione indebita a dare o a promettere utilità.
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Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
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delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (ai sensi dell'art. 319-quater c.p.). Le iniziali questioni affrontate dalla giurisprudenza di
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reato: il ''traffico di influenze illecite'' (art. 346 bis), l'''induzione indebita a dare o promettere utilità'' (art. 319 quater) e la ''corruzione
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Con la pronuncia n. 12228/2014 si gettano le fondamenta delle nuove fattispecie di concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità
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a dare o promettere utilità". L'A. conclude con una riflessione sui problemi lasciati aperti dalla riforma, soprattutto in relazione ai reciproci
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linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 c.p.) e quella di induzione indebita a dare o promettere
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induzione indebita a dare o promettere utilità, individuato dalla Corte nell'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta nonché di ogni ulteriore
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di quelle esistenti ("Concussione", "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "Corruzione per l'esercizio della funzione"). Il risultato è
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pubblica amministrazione", la quale ha "inserito" nel codice penale del 1930 l'articolo 319-quater, che punisce la "Induzione indebita a dare o promettere
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alle obbligazioni di fare e, in particolare, a quelle del contratto d'opera professionale, ma alla possibilità di promettere o meno l'oggetto della
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