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Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

53621
Stato 49 occorrenze
  • 1973
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176, i

diritto

Sono fatte salve, relativamente ai prodotti diversi da quelli indicati nel primo comma, le disposizioni di leggi speciali che prevedono agevolazioni

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Disciplina di determinati prodotti di origine italiana

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(Esito dei prodotti ottenuti dalle merci temporaneamente importate)

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(Distribuzione delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti)

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(Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine)

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(Prodotti dei territori extradoganali e della piattaforma continentale)

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(Importazione definitiva di prodotti ottenuti, già vincolati alla riesportazione)

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(Esportazione verso Paesi terzi di taluni prodotti ammessi a restituzione)

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(Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca)

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(Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività)

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(Agevolazioni per l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti)

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(Vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in uscita dallo Stato)

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Le cauzioni dovute per il deposito o il trasporto di prodotti di estera provenienza gravati da sovrimposta di confine sono calcolate, per quanto

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In deroga all'art. 175, primo comma, il Ministero delle finanze può consentire che, a tutti gli effetti i prodotti provenienti dal trattamento di

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Le merci temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, ai quali le merci stesse sono state sottoposte

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Agli effetti doganali i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive ottenuti nei territori extradoganali

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La predetta disposizione non si applica quando venga dimostrato che si tratti di prodotti, macchinari o materiali precedentemente immessi in consumo

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In deroga alle disposizioni dell'art. 191, può essere consentito che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176

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all'art. 221, può consentire che l'esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di

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All'atto della reimportazione i prodotti risultanti dalle operazioni complementari predette possono essere nuovamente vincolati al regime della

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prodotti temporaneamente esportati.

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In ogni altro caso, qualora i prodotti risultanti dalla distruzione siano importati definitivamente, vanno applicate le disposizioni di cui agli

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I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186 entro il termine di cui all'art. 179

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prodotti di cui all'art. 132.

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, materiali e prodotti di cui al comma precedente.

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Quando la distruzione ha per effetto di rendere senza valore le merci e i prodotti di cui al comma precedente, si prescinde dalla riscossione dei

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Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai soli prodotti e per i tributi che verranno indicati dal Consiglio delle Comunità europee

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dazi e prelievi per i prodotti agricoli esportati.

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I prodotti ottenuti dai trattamenti di cui all'art. 176 devono essere riesportati, ovvero introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi o in

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o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di

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Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che le merci temporaneamente importate o i prodotti

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promiscuamente immessi nelle tubazioni prodotti di classificazione e di posizione doganali diverse.

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ricevere uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere: a) lavorazione

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, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti

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effettuano le singole operazioni di temporanea importazione e per ciascuna specie e qualità dei prodotti da ottenere il coefficiente di rendimento, da

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con l'ottenimento di prodotti di specie, quantità e qualità costanti.

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I prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono imbarcati od installati nello Stato su aeromobili stranieri in esercizio per

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I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento predetto, sono sottoposti alle norme relative al regime di

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esportazione, che le merci temporaneamente importate o i prodotti derivati dai trattamenti anche incompleti previsti dall'art. 176 siano, in tutto o in parte

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, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla importazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti

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ossevarsi per l'applicazione del precedente comma, dirette ad impedire che corrispondenti prodotti esteri possano essere introdotti dai territori

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lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti

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prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo.

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definitiva di tali prodotti con il pagamento dei diritti ad essi afferenti, applicabili alla data della accettazione della relativa dichiarazione, a

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Le merci temporaneamente importate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176 a cui le stesse siano state

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basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco

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I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 441/69/ C.E.E. adottato dal Consiglio delle Comunità

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precedenti articoli del presente capo i veicoli, i contenitori, i recipienti, gli strumenti, gli apparecchi, gli attrezzi, le macchine, i prodotti, i

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Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

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Stato 1 occorrenze
  • 1973
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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regioni, delle provincie o dei comuni o di altri enti sono interamente a carico del concessionario, al quale appartengono tutti i prodotti della

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