nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta
, delle spese processuali.
O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto
Con una completa e organica disamina delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha valutato la posizione del C. osservando che i rapporti da lui
relativi alle pregresse fasi processuali rendono necessario accertamento della portata della sentenza n. 1114 pronunciata da questa Corte in data
richiamato l’art. 627, comma 4 c.p.p. per considerare precluse tutte le questioni di rito inerenti alle precedenti fasi processuali, osservando che la
. R. e La R. G., condannando questi ultimi al pagamento in solido delle spese processuali;
L) N. G. ha denunciato l’inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che egli inquirenti
’inammissibilità dei precedenti atti processuali: difatti, nell’ottica dell’analisi ricostruttiva recepita anche dalla citata giurisprudenza della Corte
precludere la rilevazione delle nullità verificasi nei progressi gradi del giudizio; b) inosservanza di norme processuali (artt. 240, 357, 416, 499, 514
Sulla base delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha accertato: – che il N. ha avuto con C. G. e con C. A. rapporti economici di notevole
dal Supremo Collegio; b) inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione riguardo alla disposta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. sotto i seguenti profili: inutilizzabilità derivata delle deposizioni
alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio e le nullità, le inammissibilità e le inutilizzabilità antecedenti restano prive di rilievo
sé, alcuna nullità, poteva configurarsi tuttavia della sentenza per violazione di norme processuali in quanto le intercettazioni ambientali, non
da quella posta a base dell’accusa originaria, c) violazione e falsa applicazione di norme processuali in relazione all’omesso esame delle questioni
determinazione degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all’attività di altra autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. – Al rigetto del ricorso, consegue la condanna dell’A. al pagamento delle spese processuali.