Delle attribuzioni del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni
Le sedute dell'ufficio di Presidenza non sono valide se non vi intervengono quattro dei suoi componenti.
L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del Presidente uscente o del Giudice più anziano.
Della richiesta e della convocazione è data notizia al Giudice che può prendere visione degli atti depositati presso la Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza è composto del Presidente, del Giudice sostituto e di quattro Giudici, eletti per due anni dalla Corte a scrutinio segreto.
Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Corte procederà all'elezione dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni ai sensi
Nella seduta successiva a quella nella quale è stato eletto l'Ufficio di Presidenza, la Corte procede all'elezione di una Commissione per gli studi e
altri regolamenti amministrativi sono approvati dalla Corte su proposta dell'Ufficio di Presidenza sentite le Commissioni competenti.
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo e il rendiconto; provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Corte; adotta, salvo