Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Le dimissioni da membri della Giunta sono presentate al Presidente della Giunta, il quale le comunica al Presidente del Consiglio regionale.
Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega.
La Giunta è composta dal Presidente e da non più di sedici assessori, fra cui il Vice presidente.
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio entro otto giorni.
Periodicamente il Presidente convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle commissioni
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio, osservati gli adempimenti previsti all'articolo 11
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Il Presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, per decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Presidente del Consiglio convoca il
Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da non più di nove componenti fra cui il Vice Presidente.
Le dimissioni dei singoli componenti della Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni di componenti la Giunta sono comunicate immediatamente dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Le dimissioni della Giunta e quelle del suo Presidente sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti Presidente, vice Presidente e Assessori i Consiglieri designati a queste cariche nella mozione
La Giunta regionale è composta dal Presidente e da non più di otto Assessori compreso il vice Presidente.
Il Presidente della Giunta provvede alla designazione dell'assessore vice presidente che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.
Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per morte, per decadenza, per revoca o dimissione, il Presidente del Consiglio
Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio
La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori, fra cui il vice Presidente con funzioni vicarie.
Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa verrà disposta dal Vice Presidente di turno o, in mancanza, dall'altro Vice Presidente.
La Giunta è composta dal Presidente e da sei assessori, tra cui il Vice Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega.
Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni del Presidente della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio. Le dimissioni dei singoli assessori
Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea entro 15 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.
La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio o
Il Presidente della Giunta designa l'assessore Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al
1. Il Presidente dell'assemblea o il presidente della commissione apre la seduta e la chiude.
Il Presidente della Camera informa della costituzione dell'Ufficio di presidenza il Presidente della Repubblica e il Senato.
Un presidente di commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare
5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone notizia al
2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei senatori.
2. Il Presidente del Senato designa il vice presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.