Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata
Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all'articolo 31
La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare
Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge: a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21
E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo statuto della Regione Piemonte nel testo allegato alla presente legge.
E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Lombardia nel testo allegato alla presente
Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.
Esercita le altre attribuzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi regionali.
La partecipazione popolare si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione secondo i princìpi della Costituzione e del presente Statuto.
Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con le modalità previste dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.
Esercita le potestà legislative e regolamentari e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.
Esse concorrono altresì, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione.
I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal Regolamento interno.
Le votazioni sono effettuate con voto palese, eccettuati i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno.
Salvo quanto disposto dal presente articolo, il procedimento di formazione dei regolamenti è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio
E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Umbria nel testo allegato alla presente legge.
I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.
L'iniziativa dei Regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 28 del presente Statuto.
Le Commissioni deliberano a maggioranza purché sia presente almeno la metà dei loro componenti.
L'Assessore competente per materia deve comunque essere presente a tutte le sedute della Commissione.
La presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare è regolata in conformità all'articolo 35, del presente Statuto.
E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Lazio nel testo allegato alla presente legge.
I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.
La revisione e l'abrogazione delle norme del presente Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.
E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Molise nel testo allegato alla presente legge.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Tranne i casi in cui sia prevista dal
La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 12 del presente Statuto è regolata con legge regionale.
E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Campania nel testo allegato alla presente legge.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo II.
Nel caso di parità di voti si applica la norma del quarto comma del presente articolo.
I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.
L'iniziativa dei regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 40 del presente Statuto.
Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.
Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.
La revisione del presente Statuto avviene con il procedimento seguìto per la sua formazione.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti l'Ufficio di Presidenza.
Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei componenti.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali a norma dell'articolo 31 del presente Statuto.
Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.
Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'assemblea.
1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in assemblea.
4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.