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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 50 occorrenze

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 118.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente

Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo ne può essere pignorato o sequestrato, tranne che per

I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo

Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto dal presente articolo, qualora ai casi di Infortunio dei lavoratori dello

presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate

E' soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.

Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui il presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente.

assicurativo a norma del presente titolo, nonché per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma

La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.

Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformità degli articoli 58 e 62 del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° luglio 1965.

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene

E' nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la misura stabilita nel presente titolo.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in conformità del primo comma del presente articolo.

Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte provinciali né comunali.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.

Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.

Fra le lavorazioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono comprese anche quelle attinenti alla avicoltura, alla bachicoltura

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima

fissate dal presente titolo.

Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione

L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per

Le attribuzioni demandate dal presente decreto allo Ispettorato del lavoro sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca

L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della

riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.

I datori di lavoro contravventori alle disposizioni del presente titolo sono puniti con ammenda fino a lire ottantamila, salvo i casi nei quali siano

In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere fisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al presente articolo possono aver luogo anche

L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dell'istituto nazionale per

, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

obblighi stabiliti nel presente titolo.

Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente

Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire

Sono altresì soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti sui fondi per i quali

professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel presente capo.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente

e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonché quelle del titolo

Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul

Le Casse di cui all'art. 127, che intendono provvedere alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente titolo, debbono

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E

presente titolo.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a

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