Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: prenditore

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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

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Regno d'Italia 13 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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del prenditore (assegno turistico).

L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.

Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola « non trasferibile » non si fa luogo ad ammortamento ma il prenditore ha diritto di ottenere a

La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento

di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu

determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 5° la sottoscrizione del Banco come emittente.

di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo quindici giorni dalla denuncia fattane, il pagamento del titolo presso la filiale alla

incondizionata di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° la indicazione del prenditore; 4° la indicazione della data e del luogo

a vista una somma determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso; 5° la

di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore

L'assegno bancario emesso con la clausola « non trasferibile » non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel

una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore; 5

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